Art. 16.
(Contenimento dei consumi idrici negli edifici).

      1. Negli edifici pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d'uso, ai nuovi impianti, ai lavori, alle opere, alle modifiche e alle installazioni relativi alla distribuzione di acqua si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale.
      2. Gli interventi di risparmio idrico di cui al comma 1 del presente articolo in edifici ed in impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
      3. Per gli impianti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo idrico degli edifici stessi, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali dei proprietari.
      4. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi idrici.